(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 367)
                              Art. 367. 
                 (Sostituzione dei libri provvisori) 

 
  Dopo la redazione  del  processo  verbale,  di  cui  allo  articolo
precedente l'autorita' marittima mercantile o quella consolare ritira
il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro. 
  Il libro di bordo provvisorio ritirato e' trasmesso per la custodia
all'ufficio d'iscrizione della nave. 
  Quando l'autorita' marittima mercantile o quella consolare non ha a
disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla  col  timbro
d'ufficio, al sommo di  ogni  mezzo  foglio,  il  libro  provvisorio,
annotando altresi' l'obbligo del  comandante  di  provvedere,  appena
possibile, alla regolare sostituzione.