(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 369)
                              Art. 369. 
                        (Inventario di bordo) 

 
  L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della
nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della  nave  e
vistato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. 
  Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e  di
armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di  bordo
e giustificate col semplice riferimento  alle  annotazioni  esistenti
nel giornale generale e di contabilita'. 
  Nelle   successive   visite   fatte   alla   nave,   la    verifica
dell'inventario e delle variazioni suddette e'  compiuta  dai  periti
incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario
stesso;  tale  annotazione  e'  vistata   dall'autorita'   marittima,
mercantile o da quella con sola re. 
  Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve
essere fatta ogni due anni. 
  La copia dell'inventario di bordo, agli effetti  dell'articolo  621
del codice, e' vistata, all'atto  della  compilazione  nonche'  delle
successive  variazioni,  dall'autorita'  marittima  mercantile  o  da
quella consolare. 
  Agli effetti previsti dagli articoli  247  e  248  del  codice,  le
annotazioni  relative  alla  destinazione  e  alla  cessazione  della
pertinenza  della  nave  devono  essere  vistate,  a  richiesta   del
proprietario o di un  suo  rappresentante  ovvero  del  titolare  del
diritto sulla pertinenza, dalla autorita' marittima mercantile  o  da
quella consolare.