Art. 370. (Giornale generale e di contabilita') Il giornale generale e di contabilita', deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso. Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data: 1) la qualita' e la quantita' complessiva del carico; 2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo; 3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa; 4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti; 5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa; 6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri; 7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri; 8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri; 9) i prestiti contratti; 10) il pegno o la vendita delle cose caricate; 11) tutto cio' che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che puo' dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.