(Regolamento di polizia veterinaria- art. 139)
                              Art. 139. 
 
 
  Il prefetto puo' sospendere  il  funzionamento  delle  stazioni  di
monta  pubblica,  ed   ordinare   l'applicazione   temporanea   della
fecondazione artificiale per evitare la diffusione della malattia.