Art. 188. (Art. 78 del Testo Unico) I dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono rispondere alle prescrizioni di cui appresso: 1. Il dispositivo di frenatura di servizio deve essere realizzato in maniera da non alterare ne' modificare in alcun modo il dispositivo di frenatura si servizio del veicolo trainato, salvo che l'eventuale modifica sia tale che un inefficienza del dispositivo di frenatura del rimorchio non possa in alcun modo provocare l'inefficienza del freno di servizio del veicolo trainante, e che l'eventuale modifica sia tale che un'inefficienza del dispositivo di frenatura del rimorchio non possa in alcun modo provocare l'inefficienza del freno di servizio del veicolo trattore. In ogni caso il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio non puo' essere azionato con comando diverso o separato da quello del dispositivo di frenatura di servizio del veicolo trattore. 2. Nei rimorchi per i quali e' prescritto il dispositivo di frenatura di servizio continuo ed automatico l'efficienza della frenatura di servizio del rimorchio e' rilevata mediante l'accertamento che la somma delle forze di frenatura esercitate alla periferia delle ruote di ciascun asse del rimorchio sia almeno uguale al 40% del peso complessivo a pieno carico trasmesso al terreno dalle ruote dell'asse stesso in condizioni statiche. Negli impianti di frenatura pneumatica tale risultato deve essere ottenuto ad una pressione non superiore a quella nominale di esercizio. Tale accertamento puo' essere effettuato mediante la misura di spazi di frenatura in funzione della velocita' in un complesso in cui durante le prove sia frenato soltanto il rimorchio. L'efficienza di frenatura deve essere controllata anche dopo il riscaldamento dei freni; a tal fine il rimorchio a pieno carico deve essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 40 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 chilometro, senza intervento dei freni del veicolo trattore che deve avere la trasmissione disinnestata. Durante la prova il carico del rimorchio deve essere ridotto in maniera che il peso effettivo dell'autotreno sia uguale al peso complessivo a pieno carico attribuito al rimorchio. Al termine della prova l'efficienza residua non dove essere inferiore al 75% di quella misurata a freni freddi. 3. Nei rimorchi muniti di dispositivo di frenatura di servizio ad inerzia il controllo dell'efficienza di questa si effettua misurando anzitutto il coefficiente di decelerazione X del solo veicolo trattore per un determinato sforzo sul pedale una determinata posizione del comando) del dispositivo di frenatura di servizio. Successivamente, con il rimorchio a pieno carico agganciato al veicolo trattore, si determina il coefficiente di decelerazione X, ottenuto con il medesimo sforzo sul pedale (o con la stessa posizione del comando) del dispositivo di servizio del veicolo trattore. Il valore rilevato deve soddisfare la condizione: 6 X(1) >= X - ----- 100 Il coefficiente di decelerazione sopra indicato e' ricavato dalla misura della decelerazione media D, espressa in metri per sec.3, mediante la formula: D = 9,81 X Il medesimo controllo puo' ugualmente essere effettuato con il sistema della misura dello spazio di frenatura in funzione della velocita' la formula sopra indicata, inerente alla determinazione del valore \, si applica indicata allora alla decelerazione media risultante da questa misura. In ogni caso il dispositivo di frenatura di servizio ad inerzia noti deve entrare in azione sotto effetto di deboli decelerazioni che si verificano nella condotta normale del veicolo anche senza azionare i dispositivi di frenatura del veicolo trainante. 4. I rimorchi per i quali non e' prescritto il dispositivo di frenatura di servizio continuo ed automatico, possono essere muniti di tale dispositivo che in tal caso dove rispondere alle prescrizioni di cui al precedente punto 2°) ad esclusione di quelle relative all'efficienza dopo il riscaldamento dei freni. 5. Quando il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio non e' di tipo continuo ed automatico ne' di tipo ad inerzia l'efficienza della frenatura di servizio del rimorchio e' determinata mediante l'accertamento che la somma delle forze di frenatura esercitate alla periferia delle ruote di ciascun asse del rimorchio sia almeno uguale al 40% del peso complessivo a pieno carico trasmesso al terreno dalle ruote dell'asse stesso in condizioni statiche, senza superare sul comando la forza massima prescritta per il veicolo trattore. 6. I rimorchi che non sono muniti di dispositivo di frenatura continuo ed automatico debbono avere il dispositivo di frenatura di servizio realizzato in maniera da assicurare automaticamente l'arresto in caso di rottura dell'organo di traino o altrimenti debbono essere muniti di un organo di traino supplementare che puo' anche essere costituito da una catena o da un cavo. 7. Il dispositivo di frenatura di stazionamento applicato sul rimorchio deve essere tale da mantenere, sia in salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su strada con pendenza del veicolo nei rimorchi adibiti al trasporto di persone mentre puo' essere comandato da terra negli altri casi. Comunque la forza esercitata sul comando non deve superare 60 Kg.