(Regolamento-art. 281)
 
                              Art. 281. 
 
  Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di  una  quietanza,
vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice. 
 
  Il certificato e' rilasciato dalla Intendenza  di  finanza,  se  la
matrice della quietanza del tesoriere provinciale sia tuttora  presso
la Intendenza; o dal direttore generale del  tesoro,  se  la  matrice
della quietanza sia stata unita ai conti giudiziali gia' trasmessigli
dalla Intendenza,  o  se  si  tratti  di  quietanza  della  tesoreria
centrale.