Art. 281. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quietanza, vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice. Il certificato e' rilasciato dalla Intendenza di finanza, se la matrice della quietanza del tesoriere provinciale sia tuttora presso la Intendenza; o dal direttore generale del tesoro, se la matrice della quietanza sia stata unita ai conti giudiziali gia' trasmessigli dalla Intendenza, o se si tratti di quietanza della tesoreria centrale.