(Regolamento-art. 282)
 
                              Art. 282. 
 
  Prima  di  rilasciare  il  richiesto   certificato,   occorre   che
sull'istanza ed a spese della parte interessata sia fatto  pubblicare
analogo  avviso  nel  giornale  della  provincia   autorizzato   alla
pubblicazione  degli  atti   amministrativi   e   giudiziari,   colle
indicazioni precise della quietanza  smarrita  e  coll'invito  a  chi
l'avesse rinvenuta di consegnarla subito alla Intendenza di  finanza,
per restituirla a chi di ragione. 
 
  Per  le  quietanze  della  tesoreria  centrale   la   pubblicazione
dell'avviso e' fatta nella Gazzetta ufficiale del Regno,  coll'invito
di consegnare la quietanza  rinvenuta  alla  Direzione  generale  del
tesoro.