Art. 282. Prima di rilasciare il richiesto certificato, occorre che sull'istanza ed a spese della parte interessata sia fatto pubblicare analogo avviso nel giornale della provincia autorizzato alla pubblicazione degli atti amministrativi e giudiziari, colle indicazioni precise della quietanza smarrita e coll'invito a chi l'avesse rinvenuta di consegnarla subito alla Intendenza di finanza, per restituirla a chi di ragione. Per le quietanze della tesoreria centrale la pubblicazione dell'avviso e' fatta nella Gazzetta ufficiale del Regno, coll'invito di consegnare la quietanza rinvenuta alla Direzione generale del tesoro.