(Regolamento-art. 284)
 
                              Art. 284. 
 
  Quando si rinvenisse la quietanza dopo dato il certificato,  verra'
questo permutato colla quietanza  e  poscia  annullato.  Se  non  sia
possibile riavere il certificato, sara' annullata  la  quietanza  nel
modo indicato all'art. 278.