(Allegato-art. 101)
 
                              Art. 101. 
 
(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle
              condizioni piu' favorevoli per gli OICR) 
 
  1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i  gestori
applicano l'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento  (UE)
n. 231/2013.