Art. 101. (Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni piu' favorevoli per gli OICR) 1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.