ART. 224
Stock options ed emolumenti variabili
(articolo 33 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 1-bis,
comma 1, decreto- legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e
stock options che eccedono il triplo della parte fissa della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di
dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e'
applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di
erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
3. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente
alla parte fissa della retribuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano a
condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una
somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio
dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente
controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento
ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale
dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai soggetti
indicati nell'articolo 161, comma 1, lettere a) e b).