(Testo unico imposte sui redditi-art. 224)
                              ART. 224 
                Stock options ed emolumenti variabili 
(articolo 33 decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122;  articolo  1-bis,
comma 1, decreto- legge  17  giugno  2025,  n.  84,  convertito,  con
         modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108) 
 
1. In dipendenza  delle  decisioni  assunte  in  sede  di  G20  e  in
considerazione  degli  effetti  economici  potenzialmente  distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma  di  bonus  e
stock  options  che  eccedono  il  triplo  della  parte  fissa  della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica  di
dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti  di
collaborazione coordinata e  continuativa  nello  stesso  settore  e'
applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento  di
erogazione  dei  suddetti  emolumenti  e,  per   l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso,  e'  disciplinata  dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 
3. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente
alla parte fissa della retribuzione. 
4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  non  si  applicano  a
condizione che il soggetto  che  eroga  le  remunerazioni  versi  una
somma, corrispondente  a  un  ammontare  pari  ad  almeno  il  doppio
dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o  indirettamente
controllano  i  suddetti  erogatori  delle  remunerazioni,  ne   sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano a condizione che  il  versamento
ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo  dell'addizionale
dovuta per il periodo. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma. 
5. Le disposizioni dei commi da  1  a  4  si  applicano  ai  soggetti
indicati nell'articolo 161, comma 1, lettere a) e b).