Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione (allegato XII dir. 24) Parte I: Capacita' economica e finanziaria Di regola, la capacita' economica e finanziaria dell'operatore economico puo' essere provata mediante una o piu' delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivita' oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attivita' dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Parte II: Capacita' tecnica Mezzi per provare le capacita' tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83: a) i seguenti elenchi: i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco e' corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori piu' importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara' presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati piu' di cinque anni prima; ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara' preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati piu' di tre anni prima; b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e piu' particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualita' e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporra' per l'esecuzione dell'opera; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilita' della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto; e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalita' particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi e' stabilito, purche' tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacita' di produzione del fornitore e sulla capacita' tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonche' sulle misure adottate per garantire la qualita'; f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto; h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare; k) per i prodotti da fornire: i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticita' deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.