(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 119)
                              Art. 119 
 
 
            Rito abbreviato comune a determinate materie 
 
    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: 
    a) i provvedimenti concernenti le  procedure  di  affidamento  di
pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 120 e seguenti; 
    b)  i  provvedimenti  adottati  dalle  Autorita'   amministrative
indipendenti, con  esclusione  di  quelli  relativi  al  rapporto  di
servizio con i propri dipendenti; 
    c) i provvedimenti relativi alle procedure di  privatizzazione  o
di dismissione di imprese o beni pubblici,  nonche'  quelli  relativi
alla costituzione, modificazione o soppressione di societa',  aziende
e istituzioni da parte degli enti locali; 
    d) i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri; 
    e) i provvedimenti  di  scioglimento  di  enti  locali  e  quelli
connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi; 
    f) i provvedimenti relativi alle procedure di  occupazione  e  di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita' e  i  provvedimenti  di  espropriazione  delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
    g) i provvedimenti del Comitato  olimpico  nazionale  italiano  o
delle Federazioni sportive; 
    h) le ordinanze adottate in  tutte  le  situazioni  di  emergenza
dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; 
    i)  il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dei   servizi   di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge
3 agosto 2007, n. 124; 
    l)  le  controversie  comunque  attinenti  alle  procedure  e  ai
provvedimenti della pubblica amministrazione in materia  di  impianti
di generazione di  energia  elettrica  di  cui  al  decreto  legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2003, n. 55, comprese  quelle  concernenti  la  produzione  di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza   termica
superiore a 400 MW  nonche'  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
    m) i provvedimenti della commissione centrale per la  definizione
e  applicazione  delle  speciali  misure   di   protezione,   recanti
applicazione, modifica e revoca delle speciali misure  di  protezione
nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. 
    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado,  quelli  per  la  notificazione  del  ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti,  nonche'
quelli di cui  all'articolo  62,  comma  1,  e  quelli  espressamente
disciplinati nel presente articolo. 
    3.  Salva   l'applicazione   dell'articolo   60,   il   tribunale
amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla   domanda
cautelare,  accertata  la  completezza  del  contraddittorio   ovvero
disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario
esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la  data  di
discussione del merito alla prima udienza  successiva  alla  scadenza
del termine di trenta giorni dalla data di  deposito  dell'ordinanza,
disponendo  altresi'  il   deposito   dei   documenti   necessari   e
l'acquisizione delle eventuali altre prove  occorrenti.  In  caso  di
rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale  amministrativo
regionale, ove il Consiglio di Stato  riformi  l'ordinanza  di  primo
grado,  la  pronuncia  di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di  trenta  giorni  decorre  dalla  data  di
ricevimento dell'ordinanza da parte della  segreteria  del  tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
    4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il  Consiglio  di
Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo. 
    5. Quando  almeno  una  delle  parti,  nell'udienza  discussione,
dichiara  di  avere  interesse  alla  pubblicazione  anticipata   del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante  deposito  in  segreteria,  non  oltre  sette  giorni  dalla
decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata  nel
verbale d'udienza. 
    6. La parte puo' chiedere al Consiglio di  Stato  la  sospensione
dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo  appello  entro  trenta
giorni dalla  relativa  pubblicazione,  con  riserva  dei  motivi  da
proporre entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza
ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La  mancata  richiesta
di sospensione dell'esecutivita'  del  dispositivo  non  preclude  la
possibilita'  di  chiedere  la  sospensione  dell'esecutivita'  della
sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 
 
              Note all'art. 119 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  25
          febbraio 1992, n. 225 («Istituzione del Servizio  nazionale
          della protezione civile», pubblicata in Gazz. Uff., S.O.,17
          marzo 1992, n. 64), cosi' come modificato,  con  l'aggiunta
          del comma 6 bis, dall'articolo 3, comma 5, dell'allegato  4
          del presente decreto: 
              «Art. 5.Stato di emergenza e potere di ordinanza. 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per  sua
          delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro  per
          il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
          di   emergenza,   determinandone   durata   ed   estensione
          territoriale in stretto riferimento alla qualita'  ed  alla
          natura degli eventi. Con le medesime modalita'  si  procede
          alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza  al  venir
          meno dei relativi presupposti. 
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  si
          provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli  12,
          13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
          ogni disposizione vigente,  e  nel  rispetto  dei  principi
          generali dell'ordinamento giuridico. 
              3. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ovvero,
          per sua delega  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  il
          Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
          emanare   altresi'   ordinanze   finalizzate   ad   evitare
          situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
          Le predette ordinanze sono  comunicate  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, qualora non siano  di  diretta  sua
          emanazione. 
              4. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,
          per sua delega  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  il
          Ministro per il coordinamento della protezione civile,  per
          l'attuazione degli interventi di cui ai commi  2  e  3  del
          presente articolo, puo' avvalersi di  commissari  delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto  della  delega  dell'incarico,  i  tempi   e   le
          modalita' del suo esercizio. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa  sono   trasmessi,   per   i
          relativi controlli,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato - Ragionerie territoriali  competenti  e  all'Ufficio
          bilancio e ragioneria della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.   Le   ragionerie   territoriali   inoltrano    i
          rendiconti, anche con  modalita'  telematiche  e  senza  la
          documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o  il  ritardo  nella
          rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1,  e
          avverso i  consequenziali  provvedimenti  commissariali  e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo». 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124  («Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto») e' pubblicata  in  Gazz.  Uff.  13
          agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto legge  7  febbraio  2002,  n.  7  («Misure
          urgenti per garantire la sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale») e' pubblicato in Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n.
          34. 
              - La legge 9 aprile 2003, n. 55 («Conversione in legge,
          con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7,  recante
          misure urgenti  per  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale») e' pubblicata in Gazz. Uff. 10 aprile
          2002, n. 84.