(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 121)
                              Art. 121 
 
 
       Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni 
 
    1. Il giudice che annulla  l'aggiudicazione  definitiva  dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'  della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva: 
    a)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  senza  previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale  pubblicazione  e'  prescritta
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con  procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia  fuori  dai  casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione  della  pubblicita'
del bando o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, quando  tale  pubblicazione  e'  prescritta  dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio  stabilito  dall'articolo  11,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  qualora  tale  violazione  abbia
privato il ricorrente della possibilita' di  avvalersi  di  mezzi  di
ricorso prima della stipulazione del  contratto  e  sempre  che  tale
violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione
definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
ottenere l'affidamento; 
    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare  la
sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante
dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  qualora  tale
violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione
definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
ottenere l'affidamento. 
    2.  Il  contratto  resta  efficace,  anche  in   presenza   delle
violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il  rispetto
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga  che
i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro
tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi
economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui  l'inefficacia  del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche  riguardo
all'eventuale mancata proposizione  della  domanda  di  subentro  nel
contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione  non  comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli  interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,   che
comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova  procedura
di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell'operatore  economico  e  dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
    3. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono  in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 
    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni,  il  contratto  sia
considerato efficace o l'inefficacia sia  temporalmente  limitata  si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 
    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere  a)
e b), non trova applicazione  quando  la  stazione  appaltante  abbia
posto in essere la seguente procedura: 
    a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere  che  la  procedura  senza  previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   ovvero   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per  quelli  sotto  soglia,  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi
dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 
    c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di  un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b). 
 
              Note all'art. 121 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  («Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE») e' pubblicato in Gazz. Uff.,  S.O.,  2  maggio
          2006, n. 100. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
          dall'articolo 3, comma 19, dell'allegato 4: 
              «Art. 11. Fasi delle procedure di  affidamento.  (artt.
          16, 17 e 19, r.d. n. 2440 del 1923; art. 109, d.P.R. n. 554
          del 1999; art. 44, comma 3, lett. b) ed e), l.  n.  88  del
          2009; art. 2 bis e 2 ter, lett. b),  direttiva  89/665/CEE;
          artt. 2 bis e 2 ter, lett. b),  direttiva  92/13/CEE,  come
          modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
              1. Le procedure di affidamento dei  contratti  pubblici
          hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
          amministrazioni aggiudicatrici, se  previsti  dal  presente
          codice o dalle norme vigenti. 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti  pubblici,  le   amministrazioni   aggiudicatrici
          decretano o determinano di  contrarre,  in  conformita'  ai
          propri ordinamenti, individuando  gli  elementi  essenziali
          del contratto e i  criteri  di  selezione  degli  operatori
          economici e delle offerte. 
              3. La selezione dei partecipanti avviene  mediante  uno
          dei   sistemi   previsti   dal    presente    codice    per
          l'individuazione dei soggetti offerenti. 
              4. Le procedure di affidamento selezionano la  migliore
          offerta, mediante uno dei  criteri  previsti  dal  presente
          codice.  Al   termine   della   procedura   e'   dichiarata
          l'aggiudicazione   provvisoria   a   favore   del   miglior
          offerente. 
              5.   La   stazione    appaltante,    previa    verifica
          dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo  12,
          comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva. 
              6. Ciascun concorrente  non  puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
              7.  L'aggiudicazione   definitiva   non   equivale   ad
          accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e'
          irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. 
              8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
          verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
              9. Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  e
          fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi
          consentiti  dalle  norme  vigenti,  la   stipulazione   del
          contratto di appalto o di concessione  ha  luogo  entro  il
          termine di sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
          Se la stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine
          fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12,  comma
          3, non avviene nel termine ivi  previsto,  l'aggiudicatario
          puo', mediante atto notificato  alla  stazione  appaltante,
          sciogliersi da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.
          All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il
          rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso  di
          lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via  di
          urgenza e nel caso di servizi e forniture, se  si  e'  dato
          avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via   d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore  dei  lavori,  ivi  comprese  quelle  per   opere
          provvisionali. Nel caso di servizi e forniture,  se  si  e'
          dato avvio all'esecuzione del contratto in  via  d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza  di  cui
          al presente comma non  e'  consentita  durante  il  termine
          dilatorio di cui al  comma  10  e  durante  il  periodo  di
          sospensione obbligatoria del termine  per  la  stipulazione
          del contratto previsto dal comma 10-ter,  salvo  che  nelle
          procedure in  cui  la  normativa  vigente  non  prevede  la
          pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui  la
          mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta
          nella gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse
          pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi  compresa  la
          perdita di finanziamenti comunitari. 
              10. Il contratto non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni   del   provvedimento    di    aggiudicazione
          definitiva ai sensi dell'articolo 79. 
              10 bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non  si
          applica nei seguenti casi: 
              a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
          cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel  rispetto
          del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa
          una sola offerta e non sono state tempestivamente  proposte
          impugnazioni del bando o della lettera di invito  o  queste
          impugnazioni  risultano   gia'   respinte   con   decisione
          definitiva; 
              b) nel caso di un appalto basato su un  accordo  quadro
          di cui all'articolo 59  e  in  caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'articolo 60. 
              10 ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
          definitiva con contestuale domanda cautelare, il  contratto
          non puo' essere stipulato, dal momento della  notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 4, del  codice  del  processo
          amministrativo o fissa con ordinanza la data di discussione
          del merito senza concedere misure  cautelari  o  rinvia  al
          giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con  il
          consenso  delle  parti,  da  intendersi   quale   implicita
          rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 
              11.  Il  contratto  e'   sottoposto   alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. 
              12. L'esecuzione del contratto puo' avere  inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante o  l'ente  aggiudicatore
          ne  chieda  l'esecuzione  anticipata,  nei  modi   e   alle
          condizioni previste dal regolamento. 
              13. Il contratto e' stipulato  mediante  atto  pubblico
          notarile, o mediante forma pubblica amministrativa  a  cura
          dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
          ovvero  mediante  scrittura  privata,  nonche'   in   forma
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 79 bis  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 79 bis.  Avviso  volontario  per  la  trasparenza
          preventiva. (art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 88 del 2009;
          art. 3 bis, direttiva 89/665/CEE e art.  3  bis,  direttiva
          92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
              1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il
          cui formato e' stabilito,  per  i  contratti  di  rilevanza
          comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura
          di consultazione di cui all'articolo  3-ter,  paragrafo  2,
          della direttiva 89/665/CE  e  di  cui  all'articolo  3-ter,
          paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti
          informazioni: 
              a) denominazione e recapito della stazione appaltante; 
              b) descrizione dell'oggetto del contratto; 
              c)   motivazione   della   decisione   della   stazione
          appaltante  di  affidare  il  contratto  senza  la   previa
          pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana, rispettivamente  per  i  contratti  di
          rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia; 
              d) denominazione e recapito dell'operatore economico  a
          favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva; 
              e) se del caso, qualunque altra  informazione  ritenuta
          utile dalla stazione appaltante.».