(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 123)
                              Art. 123 
 
 
                        Sanzioni alternative 
 
    1. Nei  casi  di  cui  all'articolo  121,  comma  4,  il  giudice
amministrativo  individua  le  seguenti   sanzioni   alternative   da
applicare alternativamente o cumulativamente: 
    a)  la  sanzione  pecuniaria   nei   confronti   della   stazione
appaltante, di importo dallo 0,5% al 5%  del  valore  del  contratto,
inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata  del
bilancio dello Stato - con  imputazione  al  capitolo  2301,  capo  8
"Multe, ammende e sanzioni amministrative  inflitte  dalle  autorita'
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura
tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato  della
sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per  il  versamento,
si applica una maggiorazione pari ad un  decimo  della  sanzione  per
ogni semestre di ritardo. La sentenza  che  applica  le  sanzioni  e'
comunicata, a cura della segreteria,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione; 
    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da  un
minimo del dieci per cento ad un  massimo  del  cinquanta  per  cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 
    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni  assicurando  il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina  la  misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore  del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione  appaltante  e
all'opera svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l'eliminazione  o
attenuazione delle  conseguenze  della  violazione.  A  tal  fine  si
applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna  al
risarcimento dei danni non  costituisce  sanzione  alternativa  e  si
cumula con le sanzioni alternative. 
    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito  per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e'   stato
stipulato  senza  rispettare  la   sospensione   della   stipulazione
derivante dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non  abbia  privato
il ricorrente della possibilita' di avvalersi  di  mezzi  di  ricorso
prima della stipulazione del contratto e  non  abbia  influito  sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.