(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 124)
                              Art. 124 
 
 
             Tutela in forma specifica e per equivalente 
 
    1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione  e
il  contratto  e'  comunque  condizionato   alla   dichiarazione   di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e
122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del  contratto  dispone
il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 
    2. La condotta processuale della parte  che,  senza  giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 
 
              Nota all'art. 124 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1227 cod. civ.: 
              « Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore. 
              Se  il  fatto  colposo  del  creditore  ha  concorso  a
          cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la
          gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze  che  ne
          sono derivate. 
              Il risarcimento non  e'  dovuto  per  i  danni  che  il
          creditore  avrebbe  potuto   evitare   usando   l'ordinaria
          diligenza.».