(CODICE CIVILE-art. 236)
                              Art. 236. 
 
                (Atto di nascita e possesso di stato) 
 
  La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei
registri dello stato civile. 
 
  Basta, in mancanza di questo titolo,  il  possesso  continuo  dello
stato di figlio legittimo.