(CODICE CIVILE-art. 237)
                              Art. 237. 
 
             (Fatti costitutivi del possesso di stato). 
 
  Il possesso di stato risulta da una serie di  fatti  che  nel  loro
complesso valgano a  dimostrare  le  relazioni  di  filiazione  e  di
parentela fra una persona e  la  famiglia  a  cui  essa  pretende  di
appartenere. 
 
  In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 
    che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa
pretende di avere; 
    che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia  provveduto  in
questa qualita' al mantenimento, alla educazione e al collocamento di
essa; 
    che sia stata costantemente considerata come  tale  nei  rapporti
sociali; 
    che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.