(CODICE CIVILE-art. 238)
                              Art. 238. 
 
          (Atto di nascita conforme al possesso di stato). 
 
  Salvo quanto  e'  disposto  nell'articolo  seguente,  nessuno  puo'
reclamare uno stato contrario a quello che gli  attribuiscono  l'atto
di nascita di figlio  legittimo  e  il  possesso  di  stato  conforme
all'atto stesso. 
 
  Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il  quale
ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.