(CODICE CIVILE-art. 239)
                              Art. 239. 
 
         (Supposizione di parto o sostituzione di neonato). 
 
  Qualora si tratti di supposizione di parto  o  di  sostituzione  di
neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso  di
stato, il figlio puo' reclamare uno stato  diverso,  dando  la  prova
della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e  secondo  le
regole dell'art. 241. 
 
  Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche
a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra  indicati,
la prova della supposizione o della sostituzione predette.