Art. 239. (Supposizione di parto o sostituzione di neonato). Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241. Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.