Art. 240. (Mancanza dell'atto di matrimonio). La legittimita' del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non puo' essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita' sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.