(CODICE CIVILE-art. 240)
                              Art. 240. 
 
                 (Mancanza dell'atto di matrimonio). 
 
  La legittimita' del figlio di due persone, che hanno  pubblicamente
vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue,  non  puo'  essere
contestata per il solo motivo che manchi la prova della  celebrazione
del matrimonio, qualora la stessa  legittimita'  sia  provata  da  un
possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.