(CODICE CIVILE-art. 241)
                              Art. 241. 
 
                       (Prova con testimoni). 
 
  Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato,  o  quando
il figlio fu iscritto sotto  falsi  nomi  o  come  nato  da  genitori
ignoti, la prova della filiazione puo' darsi col mezzo di testimoni. 
 
  Questa prova non puo' essere ammessa che quando vi e' un  principio
di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono
abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.