Art. 241. (Prova con testimoni). Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione puo' darsi col mezzo di testimoni. Questa prova non puo' essere ammessa che quando vi e' un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.