(CODICE CIVILE-art. 242)
                              Art. 242. 
 
                 (Principio di prova per iscritto). 
 
  Il principio  di  prova  per  iscritto  risulta  dai  documenti  di
famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre,
dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono
impegnate nella controversia o da altra persona,  che,  se  fosse  in
vita, avrebbe interesse nella controversia.