(CODICE CIVILE-art. 243)
                              Art. 243. 
 
                         (Prova contraria). 
 
  La prova contraria puo' darsi con tutti i mezzi atti  a  dimostrare
che il reclamante non e' figlio della  donna  che  egli  pretende  di
avere per madre, oppure che non e' figlio  del  marito  della  madre,
quando risulta provata la maternita'.