(Protocollo-art. 1)
Protocollo relativo alla applicazione del Trattato che istituisce  la
Comunita' europea dell'energia atomica alle  parti  non  europee  del
                        Regno dei Paesi Bassi 
 
  LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
  Sollecite di precisare, al momento della  firma  del  Trattato  che
istituisce tra loro la Comunita'  europea  dell'energia  atomica,  la
portata del disposto dell'art. 198 del  Trattato  nei  confronti  del
Regno dei Paesi Bassi, 
  Hanno convenuto le  disposizioni  seguenti  che  sono  allegate  al
Trattato stesso: 
  Il Governo del Regno dei Paesi  Bassi,  a  motivo  della  struttura
costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29  dicembre
1954, avra' facolta',  in  deroga  all'art.  198,  di  ratificare  il
Trattato tanto per il Regno dei Paesi Bassi nei suo complesso  quanto
per il Regno in Europa e per la Nuova  Guinea  olandese.  Qualora  la
ratifica dovesse limitarsi al Regno in Europa  e  alla  Nuova  Guinea
olandese, il Governo del Regno dei Paesi Bassi potra',  in  qualsiasi
momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica italiana,
depositario degli strumenti di ratifica, dichiarare che  il  Trattato
e' ugualmente applicabile al Surinam o alle Antille olandesi,  ovvero
al Surinam e alle Antille olandesi. 
 
  Fatto a Roma, li 25 marzo millenovecentocinquantasette. 
           P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS 
           ADENAUER HALLSTEIN 
           PINEAU M. FAURE 
           Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
           BECH Lambert SCHAUS 
           J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                       TRATTATO CHE ISTITUISCE 
                   LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 
 
  SUA MAESTA'  IL  RE  DEI  BELGI,  IL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  FRANCESE,  IL
PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA,   SUA   ALTEZZA   REALE   LA
GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI; 
  Determinati a porre le fondamenta di una unione sempre piu' stretta
fra i popoli europei, 
  Decisi  ad  assicurare  mediante  un'azione  comune  il   progresso
economico e sociale  dei  loro  paesi,  eliminando  le  barriere  che
dividono l'Europa, 
  Assegnando ai loro sforzi per  scopo  essenziale  il  miglioramento
costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli, 
  Riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una
azione concentrata intesa a garantire la stabilita' nella espansione,
l'equilibrio negli scambi e la lealta' nella concorrenza, 
  Solleciti  di  rafforzare  l'unita',  delle  loro  economie  e   di
assicurarne lo sviluppo armonioso  riducendo  le  disparita'  fra  le
differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, 
  Desiderosi  di  contribuire,  grazie  a  una  politica  commerciale
comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni  agli  scambi
internazionali, 
  Nell'intento di confermare la solidarieta'  che  lega  l'Europa  ai
paesi d'oltremare e desiderando assicurare  lo  sviluppo  della  loro
prosperita' conformemente ai principi  dello  Statuto  delle  Nazioni
Unite. 
  Risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso
di risorse, le difese della pace e della liberta' e  facendo  appello
agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale,  perche'  si
associno al loro sforzo, 
  Hanno deciso di creare una Comunita' Europea e  a  questo,  effetto
hanno designato come plenipotenziari: 
 
  SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI 
    S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri; 
    S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS,  Segretario  generale  del
Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione  belga
presso la Conferenza intergovernativa; 
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
    S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale; 
    S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri; 
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE 
    S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri; 
    S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri; 
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
    S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri; 
 
  SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO 
    S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli  affari
esteri; 
    S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della  delegazione
lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa; 
 
  SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI 
    S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; 
    S. E.  LINTHORST-HOMAN,  Presidente  della  delegazione  olandese
presso la Conferenza intergovernativa; 
 
  I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti  in
buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. 
 
                               Art. 1 
 
  Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra
Loro una COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.