(Protocollo-art. 3)
                               Art. 3 
 
  Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunita'
importa, alle condizioni e secondo il  ritmo  previsto  dal  presente
Trattato: 
    a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi  doganali  e  delle
restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle  merci,  come
pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, 
    b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica
commerciale comune nei confronti degli Stati terzi, 
    c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, 
    d)  l'instaurazione  di   una   politica   comune   nel   settore
dell'agricoltura, 
    e)  l'instaurazione  di  una  politica  comune  nel  settore  dei
trasporti, 
    f)  la  creazione  di  un  regime  inteso  a  garantire  che   la
concorrenza non sia falsata nel mercato comune, 
    g) l'applicazione di procedure che permettano  di  coordinare  le
politiche economiche degli Stati membri e di ovviare  agli  squilibri
nelle loro bilance dei pagamenti, 
    h) il ravvicinamento delle legislazioni  nazionali  nella  misura
necessaria al funzionamento del mercato comune, 
    i) la creazione di  un  Fondo  sociale  europeo,  allo  scopo  di
migliorare  le  possibilita'  di  occupazione  dei  lavoratori  e  di
contribuire al miglioramento del loro tenore di vita, 
    j) l'istituzione di  una  Banca  europea  per  gli  investimenti,
destinata  a  facilitare  l'espansione  economica   della   Comunita'
mediante la creazione di nuove risorse, 
    k) l'associazione dei paesi e territori  d'oltremare,  intesa  ad
incrementare gli scambi  e  proseguire  in  comune  nello  sforzo  di
sviluppo economico e sociale.