Art. 8 1. Il mercato comune e' progressivamente instaurato nei corso di un periodo transitorio di dodici anni. Il periodo transitorio e' diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata puo' essere modificata alle condizioni previste qui di seguito. 2. Per ciascuna tappa e' previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme. 3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti. Tale constatazione e' effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimita' sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimita' non puo' essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimita', la prima tappa e' automaticamente prolungata di un anno. Alla fine del quinto anno, la constatazione e' effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimita', la prima tappa e' automaticamente prolungata di un altro anno. Alla fine del sesto anno, la constatazione e' effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione. 4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione e' vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunita'. Detto organo arbitrale e' composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese. L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente: Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3. 5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtu' di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 6. La disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di la' di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. 7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.