(Protocollo-art. 8)
                               Art. 8 
 
  1. Il mercato comune e' progressivamente instaurato nei corso di un
periodo transitorio di dodici anni. 
  Il periodo transitorio e' diviso in  tre  tappe,  di  quattro  anni
ciascuna, la  cui  durata  puo'  essere  modificata  alle  condizioni
previste qui di seguito. 
  2. Per ciascuna tappa e' previsto un complesso di azioni che devono
essere intraprese e condotte insieme. 
  3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' condizionato alla
constatazione  che  l'essenziale  degli  obiettivi,  specificatamente
fissati  dal  presente  Trattato  per  la  prima  tappa,  sia   stato
effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e  procedure
previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti. 
  Tale constatazione e' effettuata alla  fine  del  quarto  anno  dal
Consiglio,  che  delibera  all'unanimita'   sulla   relazione   della
Commissione. Tuttavia, l'unanimita' non puo' essere ostacolata da uno
Stato membro che faccia valere  il  mancato  adempimento  dei  propri
obblighi. Ove non sia  raggiunta  l'unanimita',  la  prima  tappa  e'
automaticamente prolungata di un anno. 
  Alla fine del quinto  anno,  la  constatazione  e'  effettuata  dal
Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimita',
la prima tappa e' automaticamente prolungata di un altro anno. 
  Alla fine del  sesto  anno,  la  constatazione  e'  effettuata  dal
Consiglio che delibera  a  maggioranza  qualificata  sulla  relazione
della Commissione. 
  4. Nel termine di un mese da  quest'ultima  votazione,  ogni  Stato
membro rimasto in minoranza ovvero, quando la  maggioranza  richiesta
non sia raggiunta, tutti  gli  Stati  membri,  hanno  il  diritto  di
domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la  cui
decisione e' vincolante per tutti gli Stati membri e  le  istituzioni
della Comunita'. Detto organo arbitrale e'  composto  di  tre  membri
designati dal Consiglio,  che  delibera  all'unanimita'  su  proposta
della Commissione. 
  In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel  termine
di un mese dalla  richiesta,  i  membri  dell'organo  arbitrale  sono
designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese. 
  L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente: 
  Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi  a  decorrere
dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma  del
paragrafo 3. 
  5. La seconda  e  terza  tappa  non  possono  essere  prolungate  o
abbreviate se non in virtu' di una decisione adottata dal  Consiglio,
che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 
  6. La disposizioni dei paragrafi precedenti non possono  avere  per
effetto di prolungare il periodo transitorio al di la' di una  durata
complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in  vigore  del
presente Trattato. 
  7. Fatte  salve  le  eccezioni  o  deroghe  previste  dal  presente
Trattato, la fine del  periodo  transitorio  costituisce  il  termine
ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e  per
l'attuazione    dell'insieme    delle     realizzazioni     richieste
dall'istituzione del mercato comune.