(Convenzione - art. 213)
                            Articolo 213 
Applicazione della normativa  relativa  all'inquinamento  di  origine
                             terrestre. 
   Gli  Stati  assicurano  l'applicazione  delle  proprie   leggi   e
regolamenti  adottati  conformemente  all'articolo  207,  e  adottano
leggi,  regolamenti  e  altre  misure  necessarie  al  fine  di  dare
attuazione alle pertinenti regole e  norme  internazionali  stabilite
tramite le  competenti  organizzazioni  internazionali  o  conferenze
diplomatiche,  per  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto   controllo
l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.