Articolo 213 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.