(Convenzione - art. 214)
                            Articolo 214 
Applicazione della normativa relativa  all'inquinamento  derivato  da
              attivita' connesse con il fondo del mare. 
   Gli  Stati  assicurano  l'applicazione  delle  proprie   leggi   e
regolamenti  adottati  conformemente  all'articolo  208,  ed  emanano
leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare  attuazione  alle
pertinenti  regole  e  norme  internazionali  stabilite  tramite   le
competenti organizzazioni internazionali  o  conferenze  diplomatiche
per  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto  controllo  l'inquinamento
dell'ambiente  marino  derivato  direttamente  o  indirettamente   da
attivita' connesse  con  il  fondo  del  mare  posto  sotto  la  loro
giurisdizione, o da  isole  artificiali,  installazioni  e  strutture
poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli articoli 60 e 80.