(Convenzione - art. 216)
                            Articolo 216 
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione 
   1. Le leggi e  regolamenti  emanati  conformemente  alla  presente
Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite
tramite le  competenti  organizzazioni  internazionali  o  conferenze
diplomatiche  per  prevenire,  ridurre  e  tenere   sotto   controllo
l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da  immissione  vengono
applicati: 
   a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene  all'interno  del
suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva,  o  sulla
sua piattaforma continentale; 
   b) dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi  che  battono
la sua bandiera oppure  navi  o  aeromobili  immatricolati  nei  suoi
registri; 
   c) da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti  o
di altri materiali che avvenga entro il suo territorio  o  presso  le
installazioni per l'omaggio situate al largo. 
   2. Nessuno Stato e' obbligato, ai sensi del presente  articolo,  a
iniziare un procedimento quando questo sia stato gia' iniziato da  un
altro Stato, conformemente al presente articolo.