Articolo 216 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione 1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati: a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale; b) dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri; c) da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o presso le installazioni per l'omaggio situate al largo. 2. Nessuno Stato e' obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato gia' iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.