(Convenzione - art. 217)
                            Articolo 217 
    Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera 
   1. Gli Stati assicurano che le navi che battono la loro bandiera o
sono  da  loro  immatricolate,   rispettino   le   regole   e   norme
internazionali   pertinenti,   emanate    tramite    la    competente
organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica  generale,
e  le  leggi  e  regolamenti  adottati  conformemente  alla  presente
Convenzione al fine di prevenire, ridurre e  tenere  sotto  controllo
l'inquinamento dell'ambiente marino causato  da  navi;  inoltre  essi
adottano  leggi,  regolamenti  e  altre  misure  necessarie  a   dare
attuazione alla normativa di cui sopra. 
   Gli Stati di bandiera impongono l'effettiva applicazione  di  tali
regole, norme, leggi e regolamenti, indipendentemente dal  luogo  ove
si verifichi la violazione. 
   2. Gli Stati adottano, in particolare, misure idonee  al  fine  di
interdire la navigazione alle navi battenti la  loro  bandiera  o  da
loro immatricolate, fintanto che esse  non  si  siano  adeguate  alle
regole e norme di cui al numero 1, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di progettazione, costruzione e armamento delle navi. 
   3. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera o da
loro immatricolate abbiano a bordo i documenti richiesti e rilasciati
nel rispetto delle regole e norme internazionali di cui al numero  1.
Gli Stati assicurano che le navi  battenti  la  loro  bandiera  siano
ispezionate periodicamente al fine di accertare  che  tali  documenti
siano conformi alle condizioni effettive delle navi. Gli altri  Stati
accettano quei documenti come prova delle condizioni delle navi e  li
considerano  probanti  alla  stregua  di  quelli   da   loro   stessi
rilasciati, a meno che non esistano motivi fondati per  ritenere  che
le condizioni delle navi siano difformi in misura  sostanziale  dalle
descrizioni riportate sui documenti. 
   4. Se una nave  commette  una  violazione  delle  regole  e  norme
istituite attraverso la competente  organizzazione  internazionale  o
una conferenza diplomatica generale,  lo  Stato  di  bandiera,  senza
pregiudizio degli  articoli  218,  220  e  228,  apre  immediatamente
un'inchiesta e, se  necessario,  inizia  un  procedimento  avente  ad
oggetto la presunta violazione, indipendentemente da dove questa  sia
stata commessa o dove l'inquinamento si sia verificato  o  sia  stato
individuato. 
   5. Nel corso dell'inchiesta gli Stati di bandiera possono chiedere
l'assistenza di  un  qualsiasi  altro  Stato  la  cui  collaborazione
potrebbe essere utile per chiarire le circostanze del caso. Gli Stati
fanno il possibile per  soddisfare  richieste  appropriate  da  parte
degli Stati di bandiera. 
   6. Su richiesta scritta di un qualunque Stato, gli Stati  svolgono
indagini in merito a qualsiasi violazione attribuita  alle  navi  che
battono la loro bandiera e procedono senza indugio, conformemente  al
proprio diritto nazionale, contro la  presunta  violazione,  se  sono
certi di avere raggiunto prove sufficienti in tal senso. 
   7. Gli Stati di bandiera informano tempestivamente  lo  Stato  che
inoltra la richiesta e la  competente  organizzazione  internazionale
delle azioni intraprese e dei relativi  risultati.  Tutti  gli  Stati
hanno accesso a tali informazioni. 
   8. Le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti degli Stati  per
le navi che battono la loro bandiera debbono essere severe in  misura
adeguata  a  scoraggiare  le  violazioni,   dovunque   esse   possano
verificarsi.