(Convenzione - art. 218)
                            Articolo 218 
     Applicazione della normativa da parte dello Stato del porto 
   1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto  o  presso
un'installazione per l'ormeggio al largo di uno  Stato,  quest'ultimo
puo'  aprire  un'inchiesta  e,  quando  gli  elementi  di  prova   lo
giustificano, puo' iniziare un procedimento in relazione a  qualunque
scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del
mare territoriale  o  della  zona  economica  esclusiva  dello  Stato
stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme  internazionali
stabilite attraverso la competente  organizzazione  internazionale  o
conferenza diplomatica generale. 
   2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi  del  numero  1  in
relazione agli scarichi  riversati  nelle  acque  interne,  nel  mare
territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro  Stato,  se
non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera  o  di  uno
Stato che e' stato o rischia  di  essere  danneggiato  dallo  scarico
illecito, o nel caso  che  tale  violazione  abbia  causato  o  possa
causare l'inquinamento delle acque interne, del mare  territoriale  o
della  zona  economica  esclusiva   dello   Stato   che   inizia   il
procedimento. 
   3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto  o  presso
un'installazione per l'ormeggio al largo di uno  Stato,  quest'ultimo
soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di  un  qualunque  altro
Stato affinche' venga aperta un'inchiesta  in  relazione  a  scarichi
effettuati in violazione delle norme di  cui  al  numero  1,  che  si
ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni
nelle acque interne, nel mare territoriale  o  nella  zona  economica
esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso  modo
lo Stato del porto deve dare  seguito,  per  quanto  possibile,  alla
richiesta dello Stato di bandiera che venga  aperta  un'inchiesta  in
merito alla violazione,  indipendentemente  da  dove  questa  si  sia
verificata. 
   4. Gli atti dell'inchiesta  condotta  dallo  Stato  del  porto  in
virtu' del presente articolo  vengono  trasmessi  su  richiesta  allo
Stato di bandiera  o  allo  Stato  costiero.  Qualunque  procedimento
iniziato dallo Stato del porto sulla  base  di  tale  inchiesta  puo'
essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su  richiesta  dello
Stato costiero quando la violazione si e' verificata nelle sue  acque
interne, nel  suo  mare  territoriale  o  nella  sua  zona  economica
esclusiva. In questo caso gli  elementi  di  prova  e  gli  atti  del
procedimento, nonche' eventuali cauzioni o altre  forme  di  garanzia
finanziaria depositate presso le autorita'  dello  Stato  del  porto,
vengono  trasmesse  allo  Stato  costiero.  Tale  invio  preclude  la
prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.