(Convenzione - art. 219)
                            Articolo 219 
Misure di controllo delle condizioni di navigabilita' delle  navi  al
                    fine di evitare inquinamento 
   Alle condizioni della sezione  7,  gli  Stati  che,  su  richiesta
altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno
dei loro porti o presso una delle loro installazioni  per  l'ormeggio
al largo della costa, stia violando  le  pertinenti  norme  e  regole
internazionali in materia di navigabilita' delle  navi,  dalla  quale
puo'  derivare  un  danno  all'ambiente   marino,   adottano   misure
amministrative, per quanto  possibile,  per  impedire  alla  nave  di
navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo  fino  al
piu' vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause  della
violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.