Articolo 220 Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero 1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo puo', alle condizioni della sezione 7, iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione o alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, quando la violazione si e' verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva. 2. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nel suo mare territoriale, abbia violato, durante il suo passaggio, leggi e regolamenti emanati dallo Stato stesso conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, esso puo', senza pregiudizio per l'applicazione delle pertinenti disposizioni della Parte II, sezione 3, effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione e, se gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle sue leggi, alle condizioni della sezione 7. 3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale abbia commesso nella zona economica esclusiva una violazione delle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, o delle leggi e regolamenti dello Stato stesso emanate conformemente a tali regole e norme e in applicazione di esse, quest'ultimo puo' esigere che la nave comunichi la propria identita' e luogo di immatricolazione, l'ultimo porto di scalo e il successivo, e ogni altro elemento atto a stabilire se una violazione sia stata commessa. 4. Gli Stati emanano leggi e regolamenti e adottano le misure necessarie affinche' le navi battenti la loro bandiera soddisfino le richieste di informazioni di cui al numero 3. 5. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella sua zona economica esclusiva o nel suo mare territoriale abbia commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3 da cui e' derivato uno scarico considerevole che ha provocato o rischia di provocare l'inquinamento grave dell'ambiente marino, tale Stato puo' effettuare un'ispezione della nave in relazione a questioni connesse con la violazione se la nave ha rifiutato di fornire chiarimenti o se questi ultimi sono in evidente contraddizione con i fatti avvenuti, e se le circostanze giustificano tale ispezione. 6. Quando esistono prove chiare e oggettive che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale di uno Stato ha commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3, da cui e' derivato uno scarico che ha provocato o rischia di provocare danni gravi alla costa o agli interessi connessi dello Stato costiero, o a una qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale Stato, alle condizioni della sezione 7 e se gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione. 7. Nonostante le disposizioni del numero 6, ogni qualvolta sono state stabilite procedure appropriate attraverso la competente organizzazione internazionale o secondo accordi diversi, per garantire l'osservanza degli obblighi relativi al versamento di una cauzione o di altre forme di garanzia finanziaria, lo Stato costiero che sia vincolato da tali procedure permette alla nave di proseguire la navigazione. 8. Le disposizioni dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, si applicano anche alle leggi e regolamenti nazionali adottati conformemente all'articolo 211, 6.