(Convenzione - art. 220)
                            Articolo 220 
     Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero 
   1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto  o  presso
un'installazione per l'ormeggio al largo di uno  Stato,  quest'ultimo
puo', alle condizioni della sezione 7, iniziare un  procedimento  per
qualunque violazione  delle  proprie  leggi  e  regolamenti  adottati
conformemente alla presente Convenzione o alle  pertinenti  regole  e
norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto  controllo
l'inquinamento  provocato  da  navi,  quando  la  violazione  si   e'
verificata all'interno del suo mare territoriale  o  della  sua  zona
economica esclusiva. 
   2. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in
navigazione nel suo mare territoriale, abbia violato, durante il  suo
passaggio,  leggi  e   regolamenti   emanati   dallo   Stato   stesso
conformemente alla presente Convenzione e alle  pertinenti  regole  e
norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto  controllo
l'inquinamento provocato da navi, esso puo',  senza  pregiudizio  per
l'applicazione delle pertinenti disposizioni della Parte II,  sezione
3, effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione  e,
se  gli  elementi  di  prova  lo  giustificano,  puo'   iniziare   un
procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle
sue leggi, alle condizioni della sezione 7. 
   3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in
navigazione nella zona economica esclusiva o  nel  mare  territoriale
abbia commesso nella zona economica esclusiva  una  violazione  delle
pertinenti regole e norme internazionali  per  prevenire,  ridurre  e
tenere sotto controllo l'inquinamento  provocato  da  navi,  o  delle
leggi e regolamenti dello Stato stesso emanate conformemente  a  tali
regole e norme e in applicazione di esse, quest'ultimo  puo'  esigere
che  la  nave   comunichi   la   propria   identita'   e   luogo   di
immatricolazione, l'ultimo porto di scalo e  il  successivo,  e  ogni
altro elemento atto a stabilire se una violazione sia stata commessa. 
   4. Gli Stati emanano leggi e  regolamenti  e  adottano  le  misure
necessarie affinche' le navi battenti la loro bandiera soddisfino  le
richieste di informazioni di cui al numero 3. 
   5. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in
navigazione nella  sua  zona  economica  esclusiva  o  nel  suo  mare
territoriale abbia commesso,  nella  zona  economica  esclusiva,  una
violazione secondo il  numero  3  da  cui  e'  derivato  uno  scarico
considerevole che ha provocato o rischia di provocare  l'inquinamento
grave dell'ambiente marino, tale Stato puo'  effettuare  un'ispezione
della nave in relazione a questioni connesse con la violazione se  la
nave ha rifiutato di fornire chiarimenti o se questi ultimi  sono  in
evidente contraddizione con i fatti avvenuti,  e  se  le  circostanze
giustificano tale ispezione. 
   6. Quando esistono prove  chiare  e  oggettive  che  una  nave  in
navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale di
uno Stato ha commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione
secondo il numero 3, da cui e' derivato uno scarico che ha  provocato
o rischia di provocare  danni  gravi  alla  costa  o  agli  interessi
connessi dello Stato costiero, o a una qualunque risorsa del suo mare
territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale  Stato,  alle
condizioni  della  sezione  7  e  se  gli  elementi   di   prova   lo
giustificano,  puo'  iniziare  un  procedimento,  ivi   compreso   il
sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione. 
   7. Nonostante le disposizioni del numero 6,  ogni  qualvolta  sono
state  stabilite  procedure  appropriate  attraverso  la   competente
organizzazione  internazionale  o  secondo   accordi   diversi,   per
garantire l'osservanza degli obblighi relativi al versamento  di  una
cauzione o di altre forme di garanzia finanziaria, lo Stato  costiero
che sia vincolato da tali procedure permette alla nave di  proseguire
la navigazione. 
   8. Le disposizioni dei numeri 3, 4, 5, 6, 7,  si  applicano  anche
alle   leggi   e   regolamenti   nazionali   adottati   conformemente
all'articolo 211, 6.