Articolo 221 Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare 1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtu' del diritto internazionale sia consuetudinario sia convenzionale, di adottare e applicare al di la' del mare territoriale misure proporzionate al danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui e' ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose. 2. Ai fini del presente articolo per "incidente in mare" si intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione, o altro evento verificatosi a bordo o all'esterno della nave, che abbia arrecato danni materiali o comporti il pericolo imminente di danni materiali ad una nave o al suo carico.