(Convenzione - art. 221)
                            Articolo 221 
 Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare 
   1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto
degli Stati, in virtu' del diritto internazionale sia consuetudinario
sia convenzionale, di  adottare  e  applicare  al  di  la'  del  mare
territoriale misure proporzionate al danno subito o  prevedibile,  al
fine di proteggere le proprie coste e gli  interessi  correlati,  ivi
compresa  la  pesca,  dall'inquinamento  o   da   una   minaccia   di
inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad  esso
connesse, da cui e'  ragionevole  aspettarsi  conseguenze  gravemente
dannose. 
   2. Ai fini del  presente  articolo  per  "incidente  in  mare"  si
intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione,
o altro evento verificatosi a bordo o  all'esterno  della  nave,  che
abbia arrecato danni materiali o comporti il  pericolo  imminente  di
danni materiali ad una nave o al suo carico.