(Convenzione - art. 222)
                            Articolo 222 
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico  o
                          transatmosferico 
   Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranita'  oppure  nei
confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili
da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e  i  regolamenti
adottati conformemente all'articolo 212, 1, e alle altre disposizioni
della presente Convenzione, e adottano leggi e  regolamenti  e  altre
misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti  regole  e  norme
internazionali  stabilite  attraverso  le  competenti  organizzazioni
internazionali o  conferenze  diplomatiche,  al  fine  di  prevenire,
ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente  marino
d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente  a  tutte  le
pertinenti regole e  norme  internazionali  relative  alla  sicurezza
della navigazione aerea.