Art. 1652
                         Anzianita' di grado

1.  Per  determinare le anzianita' di grado, assolute e relative, per
la  iscrizione  nei  ruoli degli appartenenti al personale direttivo,
valgono,  in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia
dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.