Art. 1657
                Obblighi del personale di assistenza

1.  Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione
seguono un corso di:
a)  istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa
italiana;
b) istruzione militare e disciplina militare.
2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari
che  hanno  prestato  servizio effettivo sotto le armi per un periodo
non  inferiore  a  tre  mesi  e che danno prova di conoscere le norme
disciplinari e l'istruzione militare.
3.  I  corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono
stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.