Art. 1658
         Durata dell'arruolamento per il personale direttivo

1.  L'iscrizione  all'Associazione  degli  appartenenti  al personale
direttivo  non ha durata limitata. L'ufficiale puo' essere esonerato,
in  tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro
presentazione,  per  via  gerarchica,  di  una domanda di dimissioni,
nella  quale  e'  indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli e'
libero   dal   vincolo  d'arruolamento  tre  mesi  dopo  la  data  di
presentazione   dell'istanza   al  centro  di  mobilitazione  cui  e'
iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato.
2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha
facolta'  di  sospendere  l'accettazione  delle  dimissioni di cui al
comma 1.
3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi
domande di dimissioni per nessun motivo.
4.  I  centri  di  mobilitazione,  per  i  necessari  controlli e per
comprovare  la  regolarita'  della permanenza nei ruoli del personale
direttivo,   richiedono,  in  seguito  a  disposizione  del  comitato
centrale,  o  anche  direttamente  quando  vi e' qualche dubbio sulla
condotta   morale   di   appartenenti   al  personale  direttivo,  le
informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.