Art. 1660
               Dipendenti di pubbliche amministrazioni

1.  I  dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del
personale  della  Croce  rossa  italiana,  se  prestano  servizio con
consenso  della  propria  amministrazione,  che  deve essere dato per
iscritto,  anche  se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o
di  grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in
congedo  e  se,  sempre  col  consenso della propria amministrazione,
prestano  servizio  in  tempo  di  pace  in circostanze temporanee di
pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto
per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2.  Al  personale  della  Croce  rossa  italiana chiamato comunque in
servizio  in  tempo  di  pace in circostanze temporanee di necessita'
pubblica  e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende
private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo
990.
3.   Le   chiamate  si  effettuano  mediante  precetti  appositi,  da
presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici
o privati.