Art. 1661
                    Transito nel ruolo di riserva

1.  Il  personale  direttivo  iscritto  nel  ruolo  normale  transita
d'ufficio  dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado
e  l'anzianita',  e puo' essere impiegato per i servizi territoriali,
quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella:
a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;
b) colonnello (medico o commissario): anni 65;
c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
f)  capitano  (medico,  chimico-farmacista,  commissario, contabile):
anni 60;
g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni
58;
i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile):
anni 58.