Art. 1666
                   Cessazione dal ruolo di riserva

1.  Gli  iscritti  nel  ruolo  di  riserva cessano di appartenervi al
compimento  del  settantottesimo anno di eta' per il grado di maggior
generale,  del  settantatreesimo  anno di eta' se ufficiali superiori
medici  o  farmacisti,  del  settantesimo  anno  di eta' se ufficiali
superiori  amministrativi  e  del  sessantottesimo  anno  di  eta' se
ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e
l'uso dell'uniforme.
2.   Gli   iscritti   al   personale   di  assistenza,  raggiunto  il
cinquantottesimo anno di eta', possono essere impiegati per i servizi
territoriali.   Gli   stessi  cessano  di  appartenere  al  personale
dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di eta'.