(CODICE CIVILE-art. 2612)
                             Art. 2612. 
 
              (Iscrizione nel registro delle imprese). 
 
  Se il contratto prevede l'istituzione di  un  ufficio  destinato  a
svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve,  a
cura degli amministratori, entro trenta  giorni  dalla  stipulazione,
essere depositato per  l'iscrizione  presso  l'ufficio  del  registro
delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. 
 
  L'estratto deve indicare: 
    1)  la  denominazione  e  l'oggetto  del  consorzio  e  la   sede
dell'ufficio; 
    2) il cognome e il nome dei consorziati; 
    3) la durata del consorzio; 
    4)  le  persone  a  cui  vengono  attribuite  la  presidenza,  la
direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 
    5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative
alla liquidazione. 
 
  Del pari devono essere  iscritte  nel  registro  delle  imprese  le
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.