(CODICE CIVILE-art. 2613)
                             Art. 2613. 
 
                    (Rappresentanza in giudizio). 
 
  I consorzi possono essere  convenuti  in  giudizio  in  persona  di
coloro  ai  quali  il  contratto  attribuisce  la  presidenza  o   la
direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.