(CODICE CIVILE-art. 2614)
                             Art. 2614. 
 
                         (Fondo consortile). 
 
  I contributi  dei  consorziati  e  i  beni  acquistati  con  questi
contributi costituiscono il  fondo  consortile.  Per  la  durata  del
consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del  fondo,
e i creditori particolari dei consorziati non possono  far  valere  i
loro diritti sul fondo medesimo.