Art. 1668
                        Chiamate in servizio

1.  Le  chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa
italiana  sono  effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di
mobilitazione  o  dagli  altri  comitati  a  cio' autorizzati, previe
disposizioni  del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il
quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale.
2. In nessun caso si puo' precettare personale senza l'autorizzazione
di cui al comma 1.
3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di
pronto  soccorso,  comprese  le  squadre  di  riserva, mobilitato per
prestazioni  di  soccorso  in  caso  di  gravi  disastri  o calamita'
pubbliche; per questi casi, in conformita' alle norme impartite dalla
presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di
intervenire immediatamente.
4.  Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si
intende  mobilitato  con  precetto:  esso assume quindi senz'altro la
qualita'  di  militare  in  servizio  attivo  e  i comitati preparano
tempestivamente  i  precetti  di  chiamata  per la consegna, che puo'
effettuarsi   anche   dopo   la   presentazione   in  servizio  degli
interessati.