Art. 1668 Chiamate in servizio 1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a cio' autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. 2. In nessun caso si puo' precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamita' pubbliche; per questi casi, in conformita' alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualita' di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che puo' effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.