Art. 1671
                        Sospensione dal grado

1.  Al  personale  del Corpo militare della Croce rossa italiana puo'
essere inflitta la sospensione dal grado.
2.  L'anzianita'  del  militare  sospeso  dal  grado e' ridotta di un
periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.
3. La sospensione dal grado e' inflitta in seguito a designazione del
presidente nazionale dell'Associazione.
4.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sulla
sospensione  dall'impiego  di  cui  alla  sezione  IV del capo II del
titolo V del libro IV.