(CODICE CIVILE-art. 2616)
                             Art. 2616. 
 
                           (Costituzione). 
 
  Con   provvedimento   dell'autorita'   governativa,   sentite    le
corporazioni  interessate,  puo'  essere  disposta,  anche  per  zone
determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo
stesso ramo o  rami  similari  di  attivita'  economica,  qualora  la
costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione  della
produzione. 
 
  Nello stesso  modo,  ricorrendo  le  condizioni  di  cui  al  comma
precedente, possono essere  trasformati  in  obbligatori  i  consorzi
costituiti volontariamente.