(CODICE CIVILE-art. 2617)
                             Art. 2617. 
 
           (Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli). 
 
  Quando  la  legge  prescrive  l'ammasso  di  determinati   prodotti
agricoli, la gestione collettiva di questi e' fatta per  conto  degli
imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo  le
disposizioni delle leggi speciali.