(CODICE CIVILE-art. 2619)
                             Art. 2619. 
 
              (Controllo sull'attivita' del consorzio). 
 
  L'attivita'   dei   consorzi   e'   sottoposta    alla    vigilanza
dell'autorita' governativa. 
 
  Quando l'attivita' del consorzio risulta non  conforme  agli  scopi
per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo'  sciogliere
gli organi del consorzio e affidare  la  gestione  a  un  commissario
governativo  ovvero,  nei  casi  piu'   gravi,   puo'   disporre   lo
scioglimento del consorzio stesso.