(CODICE CIVILE-art. 2620)
                             Art. 2620. 
 
        (Estensione delle norme di controllo alle societa'). 
 
  Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle  societa'
che si costituiscono per raggiungere  gli  scopi  indicati  nell'art.
2602. 
 
  L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento  della
societa',  quando  la  costituzione  di  questa   non   abbia   avuto
l'approvazione prevista nell'art. 2618.